Nel 2020, ai fini del riconoscimento del bonus formazione 4.0, lo svolgimento delle attività di formazione non deve essere più espressamente disciplinato attraverso i contratti collettivi aziendali o territoriali. La semplificazione arriva con la legge di Bilancio 2020, che ha prorogato l’agevolazione anche per le spese di formazione del personale sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Altra novità riguarda la misura del beneficio, che potrà arrivare al 60% se l’attività di formazione riguarda dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. E’ inoltre previsto che le attività di formazione possono essere commissionate anche agli Istituti tecnici superiori. Quali sono gli adempimenti per accedere ai benefici?
Più semplice fruire del bonus formazione 4.0 nel 2020. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta non è più necessario disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali.
Lo ha stabilito la legge di Bilancio 2020 (l. n. 160/2019, articolo 1, commi 210-217), che nel prorogare l’agevolazione anche per le spese di formazione del personale sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, ne ha rivisto la disciplina dettata dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge di Bilancio 2018 (l. n. 205/2017), eliminando il vincolo dell’accordo sindacale aziendale o territoriale, che secondo le associazioni imprenditoriali ha rappresentato il principale ostacolo per l’accesso al beneficio fiscale.
Ma le novità per il 2020 non finiscono qui. Altra modifica riguarda la misura del beneficio, che potrà arrivare al 60% se l’attività di formazione riguarda dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. Ritoccati anche i limiti massimi annuali ed inoltre, le attività di formazione potranno essere commissionate anche agli Istituti tecnici superiori.
Per tutti gli altri aspetti non modificati continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018 (e nella circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018).
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Cosa finanzia
Ai sensi del suddetto decreto 4 maggio 2018, danno diritto al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.
L’attività formativa:
– deve essere destinata al personale dipendente dell’impresa beneficiaria. Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato ed apprendisti;
– deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali: vendita e marketing; informatica e tecniche; tecnologie di produzione (i settori nei quali svolgere la formazione sono elencati nell’Allegato A della legge di Bilancio 2018).
Sono ammissibili sia le attività formative organizzate direttamente dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un “tutor” interno sia le attività formative la cui organizzazione e realizzazione sia appaltata dall’impresa a soggetti esterni. In quest’ultimo caso, sono agevolabili le attività commissionate:
– a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
– a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
– a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
– a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea;
– agli Istituti tecnici superiori (novità 2020).
Corsi on line
Secondo quanto stabilito nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 412088 del 3 dicembre 2018, le lezioni possono essere svolte in modalità e-learning ovvero on line, a condizione che le imprese adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative. In particolare:
– devono essere predisposti almeno 4 momenti di verifica (consistenti nella proposizione di quesiti a risposta multipla) per ogni ora di corso, durante i quali deve essere proposto un quesito, selezionato in maniera casuale dal sistema all’interno di un set di domande non minore di 3. In caso di risposta errata da parte dell’utente, lo stesso dovrà rivedere la parte di corso cui il quesito faceva riferimento e rispondere a un ulteriore quesito, differente nel contenuto rispetto al precedente, che gli verrà proposto in un momento diverso e imprevedibile. Soltanto una volta fornita la risposta corretta, la fruizione del corso può continuare;
– deve essere previsto un momento di verifica finale in cui il discente risponda in modo esatto ad almeno un quesito sui due che devono essere proposti per ognuna delle ore di lezione in cui il corso si articola.
Imprese ammesse
Possono fruire del credito d’imposta tutte le imprese, escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 e, come specificato dalla legge di Bilancio 2020, le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001.
Secondo quanto previsto dal decreto 4 maggio 2018, sono ammesse sia le imprese residenti in Italia che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti e, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, è irrilevante l’attività economica esercitata (sono ammesse anche le imprese dei settori pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli), la natura giuridica, le dimensioni, il regime contabile nonché le modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Il bonus spetta anche agli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.
Spese ammissibili e misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta si calcola sulle spese sostenute nel periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 (2020, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare) relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione agevolabili, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione (per costo aziendale si intende la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede).
Sono agevolabili anche le spese relative al personale dipendente che partecipi alle attività formative con il ruolo di docente o tutor. In questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente.
A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2020, il credito d’imposta spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili per le piccole imprese, del 40% per le medie e del 30% per le grandi, nel limite massimo annuale di:
– 300.000 euro per le piccole imprese;
– 250.000 euro per le medie e grandi imprese.
Maxi bonus
Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del bonus, per tutte le imprese, passa al 60% qualora i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.
Ai sensi di tale decreto, la prima categoria comprende i soggetti che soddisfano uno dei seguenti requisiti:
- a) non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi nonché coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR;
- b) hanno un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione, nonché coloro che hanno conseguito una delle suddette qualificazioni da non più di 2 anni e non hanno avuto un primo impiego regolarmente retribuito come definito alla lettera a);
- d) hanno compiuto 50 anni di età;
- e) hanno compiuto 25 anni di età e che sostengono da soli il nucleo familiare in quanto hanno una o più persone a carico ai sensi dell’articolo 12 del TUIR;
- f) sono occupati nei settori e nelle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, annualmente individuati con decreto ministeriale, e che appartengono al genere sottorappresentato;
- g) appartengono alle minoranze linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano e a quelle minoranze che risultino ufficialmente riconosciute in Italia sulla base di specifici provvedimenti e che dimostrino la necessità di migliorare le proprie competenze linguistiche e professionali o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile.
Appartengono alla categoria di “lavoratori molto svantaggiati” qualunque lavoratore che:
– è privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito alla lettera a);
– è privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito alla lettera a), e appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g).
Adempimenti
Per il 2020, a seguito delle modifiche disposte dalla legge di Bilancio 2020, lo svolgimento delle attività formative nelle “tecnologie 4.0” non deve essere espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali.
Rimangono fermi tutti gli altri adempimenti. In particolare, come stabilito dal decreto 4 maggio 2018:
– è necessario conservare: una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte; i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno; l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
– i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali e tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque adempiere a tale obbligo di certificazione attraverso specifico incarico conferito a un revisore legale dei conti o a una società di revisione, iscritti nella sezione A del registro di cui al D.Lgs. n. 39/2010 (per le spese sostenute per tale attività di certificazione contabile, è riconosciuto un credito di imposta di importo non superiore al minore tra il costo effettivamente sostenuto e 5.000 euro, fermi restando i limiti massimi annuali).
Inoltre, secondo quanto disposto dalla legge di Bilancio 2020, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta dovranno effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, al solo fine di consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa (il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno definiti con apposito decreto ministeriale).
Modalità di utilizzo
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili (previo adempimento da parte dell’impresa degli obblighi di certificazione previsti).
Nel 2020, ai sensi di quanto disposto dalla legge di Bilancio 2020:
– l’effettiva fruizione del credito d’imposta è subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
– il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
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